COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO 
                              DI TRENTO 
                           sezione seconda 
 
 
     (Ordinanza ex art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) 
 
    La Commissione tributaria di primo  grado  di  Trento  -  sezione
seconda, composta dai signori: 
        dott. Giuseppe Serao, Presidente; 
        dott. Giorgio Flaim, Giudice relatore; 
        arch. Angelo Tellone Giudice; 
    ha pronunciato in data 11 settembre 2020 la seguente ordinanza: 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con reclamo ex art. 17-bis, commi 1 - 7, decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546 (che nel prosieguo ha prodotto, in  virtu'  del
successivo comma 9, gli effetti del ricorso ex art. 18 stesso decreto
legislativo), il  signor  Divina  Sergio  impugna  l'avviso  con  cui
l'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  provinciale  di  Trento   ha
accertato, in relazione all'anno d'imposta 2008, una maggiore imposta
IRPEF di euro 8.622,00, per effetto del disconoscimento della  natura
di «erogazioni»  e  quindi  della  detraibilita'  dall'imposta  nella
misura del 19%, ai sensi  dell'art.  15,  comma  1-bis,  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (che, nel  testo
vigente all'epoca dei fatti, disponeva: «1-bis. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali  in
denaro in  favore  dei  partiti  e  movimenti  politici  per  importi
compresi tra 100.000  e  200  milioni  di  lire  effettuate  mediante
versamento bancario o postale»  delle  somme  di  denaro  versate  in
quell'anno di imposta dal ricorrente, in favore del partito  politico
«Lega Nord», per un importo complessivo di euro 45.379,00. 
    a)  In  via  preliminare  il  ricorrente  eccepisce  la  nullita'
dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 7, comma 1,
ult. parte, legge 27 luglio 2000, n. 212 («Se nella motivazione si fa
riferimento ad un altro atto, questo deve  essere  allegato  all'atto
che lo richiama»),  stante  la  mancata  allegazione  ad  esso  della
segnalazione della Direzione centrale dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'accertamento compiuto dalla Procura della Repubblica  presso  il
Tribunale di Forli', con conseguente difetto di motivazione. 
    b) Sempre in via preliminare il ricorrente eccepisce la  nullita'
dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 12, commi 1
e 7, legge n. 212/2000 («1. Tutti gli accessi, ispezioni e  verifiche
fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita'  commerciali,
industriali, agricole, artistiche  o  professionali  sono  effettuati
sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo  sul  luogo.
Essi si svolgono, salvo  casi  eccezionali  e  urgenti  adeguatamente
documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle  attivita'
e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa  possibile  allo
svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali
o professionali del contribuente ... 
    7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale  di
chiusura delle operazioni da parte  degli  organi  di  controllo,  il
contribuente puo' comunicare entro  sessanta  giorni  osservazioni  e
richieste che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
accertamento  non  puo'  essere  emanato  prima  della  scadenza  del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza ...»),
essendo stati omessi  la  redazione  ed  il  successivo  rilascio  al
contribuente del processo verbale di  chiusura  delle  operazioni  da
parte degli organi  di  controllo,  con  conseguente  privazione  del
termine di sessanta giorni  durante  i  quali  il  contribuente  puo'
esercitare la facolta' di presentare ai verificatori  osservazioni  e
richieste. 
    c) Nel merito contesta l'assunto  dell'Ufficio,  secondo  cui  si
sarebbe costituito un rapporto sinallagmatico tra il partito politico
«Lega Nord» ed il ricorrente in  forza  del  quale,  a  fronte  della
disponibilita' del partito di offrire al ricorrente  la  possibilita'
di essere candidato alle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008, il
ricorrente aveva - con contratto di donazione  stipulato  in  data  7
marzo 2008, presso la sede  del  partito  politico  «Lega  Nord»,  in
Milano, via Bellerio  -  assunto  l'obbligo  di  donare  allo  stesso
partito,  in  caso  di  elezione,  la  somma  complessiva   di   euro
145.000,00, da versare in rate mensili consecutive costanti  di  euro
2.416,67 ciascuna, nel periodo 31 maggio 2008 - 30 aprile  2013,  con
la pattuizione che i versamenti sarebbero cessati  solo  in  caso  di
morte del donante. 
    Sostiene che comunque la detraibilita' dall'imposta, nella misura
del 19%, delle somme, per complessivi  euro  45.379,00,  versate  dal
ricorrente in favore del  partito  politico  «Lega  Nord»  nel  2008,
prescinde dalla natura di atto di liberalita', delle erogazioni; cio'
grazie al disposto ex art. 11, comma 4-bis, decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.  13,  secondo
cui: «A partire dall'anno di imposta 2007  le  erogazioni  in  denaro
effettuate a  favore  di  partiti  politici,  esclusivamente  tramite
bonifico  bancario  o  postale  e  tracciabili  secondo  la   vigente
normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
    Costituendosi in giudizio, l'Ufficio resistente replica ai motivi
del ricorso nei termine che seguono. 
    ad a) -  Insta  per  il  rigetto  dell'eccezione  preliminare  di
nullita' dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 7,
comma 1, ult. parte, legge n. 212/2000 e per il  conseguente  difetto
di motivazione, adducendo di aver riprodotto nell'atto impositivo  il
contenuto   essenziale   delle   risultanze   istruttorie   e   delle
informazioni assunte in sede penale (il che, secondo la Suprema Corte
- Cassazione 23 ottobre 2013, n. 24020; Cassazione 15 aprile 2013, n.
9032 - esclude l'onere  di  allegazione),  con  conseguente  adeguata
esplicazione delle ragioni di fatto  su  cui  si  fonda  la  pretesa,
tant'e' vero che il ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso  il
contenuto    dell'atto    impositivo,    presentando    un    ricorso
particolarmente articolato. 
    a b)  -  Chiede  il  rigetto  anche  dell'eccezione  di  nullita'
dell'avviso impugnato per violazione del precetto ex art. 12, comma 1
e 7, legge n. 212/2000, asserendo che, alla  luce  del  piu'  recente
indirizzo giurisprudenziale  (Cassazione  S.U.  20  luglio  2013,  n.
18184; Cassazione 13 giugno 2014, n. 13588; Cassazione 5 aprile 2013,
n. 8399; Cassazione 2 aprile 2014, n. 7598;), nel caso in esame,  non
essendo stati effettuati accessi, ispezioni e  verifiche  nei  locali
del contribuente,  non  era  necessaria  la  redazione  del  processo
verbale di chiusura delle indagini. 
    a c) - Nel merito  allega  ulteriormente  che  di  solito,  oltre
all'atto  di  donazione,  il  candidato  ed  il  partito  Lega   Nord
stipulavano un accordo in  cui  si  affermava  espressamente  che  il
versamento  delle  somme  dal  candidato  al  partito   avveniva   in
correlazione con «le obbligazioni assunte dalla Lega  Nord»,  il  che
esclude in radice lo spirito  di  liberalita'  (inteso  come  mera  e
spontanea elargizione fine a se stessa) e la detraibilita'  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1-bis, decreto legislativo n. 917/1986. 
    Nega l'applicabilita', in difetto del  carattere  di  liberalita'
dell'erogazione al partito, del disposto ex  art.  11,  comma  4-bis,
decreto-legge n. 149/2013: 
        in proposito rileva che la norma e' inserita in  un  articolo
la cui epigrafe recita: «detrazioni per  le  erogazioni  liberali  in
denaro a favore di partiti politici»; 
        inoltre   sostiene   che   ricomprendere   nella   sfera   di
applicazione della norma de qua le erogazioni prive dello spirito  di
liberalita' «porterebbe a conseguenze del tutto irrazionali in quanto
significherebbe ammettere che il legislatore ...  avrebbe  introdotto
una sorta di sanatoria rispetto  alle  erogazioni  non  connotate  da
spirito  di  liberalita'  (il  che  si  tradurrebbe  in   un'evidente
violazione dei principi  di  eguaglianza,  capacita'  contributiva  e
certezza del diritto)». 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, decreto-legge  28  dicembre
2013, n. 149, convertito con legge 21  febbraio  2014,  n.  13,  come
modificato dall'art. 1, comma 141, legge 23 dicembre 2014, n. 190 («A
partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro  effettuate
a  favore  di  partiti  politici,  esclusivamente  tramite   bonifico
bancario  o  postale  e  tracciabili  secondo  la  vigente  normativa
antiriciclaggio, devono comunque  considerarsi  detraibili  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Le  medesime
erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi  del  citato
art. 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del  presente  articolo,  anche
quando i relativi versamenti  sono  effettuati,  anche  in  forma  di
donazione, dai candidati e dagli eletti  alle  cariche  pubbliche  in
conformita' a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate  dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime»),
nella parte in cui - in violazione dell'art. 67 Cost. -  consente  ai
membri del Parlamento di detrarre dall'imposta lorda sui  redditi  un
importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro nel concreto
non realmente e pienamente liberali effettuate in favore di partiti e
movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni  di
lire (ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro). 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale in quanto, applicando la norma oggetto dello scrutinio
richiesto, meriterebbe accoglimento il  ricorso  proposto  da  Divina
Sergio avverso l'avviso con cui l'Agenzia delle entrate  -  Direzione
provinciale di Trento ha accertato, in relazione  all'anno  d'imposta
2008, una maggiore imposta IRPEF di euro 8.622,00. 
    Infatti l'Amministrazione finanziaria  disconosce  la  natura  di
«erogazioni  liberali»  ai  versamenti  in  denaro   effettuati   dal
ricorrente,  nel  2008,  durante  lo  svolgimento  del  suo   mandato
parlamentare, in favore del partito  politico  «Lega  Nord»,  per  un
importo complessivo di euro 45.379,00. 
    Conseguentemente  nega,  in  riferimento  a  tale   importo,   la
detraibilita' dall'imposta, nella misura  del  19%,  che  l'art.  15,
comma 1-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riserva solamente a quelle  erogazioni  in  denaro  (in
favore dei partiti e movimenti  politici  per  importi  compresi  tra
100.000 e 200 milioni di lire) che siano «liberali». 
    Tuttavia la disposizione ex art. 11, comma  4-bis,  decreto-legge
n. 149/2013 (oggetto del richiesto scrutinio), ponendosi in  evidente
rapporto di specialita' con  l'art.  15,  comma  1-bis,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  917/1986,  consente,   a   partire
dall'anno di imposta 2007, la detraibilita' prevista da  quest'ultima
norma nel primo periodo in  riferimento  alle  erogazioni  in  denaro
effettuate da chiunque a favore di partiti politici tramite  bonifico
bancario o postale e nel secondo periodo in  ordine  alle  erogazioni
eseguite dai candidati e  dagli  eletti  alle  cariche  pubbliche  in
conformita' a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate  dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. 
    In   proposito    non    puo'    essere    condiviso    l'assunto
dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui anche  il  disposto  ex
art. 11, comma 4-bis,  decreto-legge  n.  149/2013  richiederebbe  il
carattere'di  liberalita'  dell'erogazione  (in  favore  del  partito
politico). 
    Infatti,   seguendo   questa   interpretazione,   la   norma   si
presenterebbe  del  tutto  superflua,  limitandosi  a   ribadire   il
contenuto  precettivo  dell'art.  15,  comma   1-bis,   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1986/917 (rimasto in vigore fino al 31
dicembre  2013,  secondo  la  previsione  ex  art.   14,   comma   5,
decreto-legge n. 149/2013), in evidente contrasto con la volonta' del
legislatore, il quale - come si evince chiaramente sia dalla mancanza
apposizione al sostantivo «erogazioni» dell'aggettivo «liberale», sia
dalla locuzione «devono comunque considerarsi detraibili»,  contenuta
nel  primo  periodo  dell'art.  11,  comma  4-bis,  decreto-legge  n.
149/2013, sia dalla  precisazione  «anche  in  forma  di  donazione»,
contenuta nel secondo periodo della stessa norma - invece  ha  inteso
estendere  la  sfera  di  applicazione  (in  origine  limitata   alle
«erogazioni  liberali»)  dell'art.  15,  comma  1-bis,  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917/1986. 
    Inoltre il fatto, rilevato dall'Amministrazione finanziaria,  che
la norma ex art. 11, comma  4-bis,  decreto-legge  n.  149/2013,  sia
inserita in un articolo la cui epigrafe recita:  «detrazioni  per  le
erogazioni liberali in denaro a  favore  di  partiti  politici»,  non
sembra  rivestire   un   apprezzabile   valore   ermeneutico,   anche
considerando che quella norma e' frutto di una novella ad opera della
legge di conversione (legge n. 13/2014). 
    Infine l'affermazione  dell'Ufficio,  secondo  cui  ricomprendere
nella sfera di applicazione della norma de qua  le  erogazioni  prive
dello spirito di liberalita'  «porterebbe  a  conseguenze  del  tutto
irrazionali in quanto significherebbe ammettere  che  il  legislatore
...  avrebbe  introdotto  una  sorta  di  sanatoria   rispetto   alle
erogazioni non  connotate  da  spirito  di  liberalita'  (il  che  si
tradurrebbe in un'evidente violazione dei  principi  di  eguaglianza,
capacita' contributiva e  certezza  del  diritto)»,  costituisce  una
valutazione normogenetica (secondo  espressione  cara  ad  autorevole
dottrina),  inidonea  a  smentire  i  risultati  dell'interpretazione
(potendo  pero'  assumere  rilievo  in   punto   di   non   manifesta
infondatezza della questione di  costituzionalita',  su  cui  infra).
D'altra parte non sembra  potersi  dubitare  dell'infondatezza  delle
difese svolte dal contribuente: 
        a)  in  ordine  alla  nullita'  dell'avviso   impugnato   per
violazione del precetto ex art. 7, comma  1,  ult.  parte,  legge  27
luglio 2000, n. 212 e per difetto di motivazione. 
    Merita di essere condivisa la replica dell'Ufficio,  secondo  cui
la riproduzione nell'atto impositivo del contenuto  essenziale  delle
risultanze istruttorie e delle informazioni assunte  in  sede  penale
esclude l'onere di allegazione  dell'atto  richiamato  (Cassazione  6
febbraio 2019, n. 3388; Cassazione 23  febbraio  2018,  n.  4396;)  e
garantisce un'adeguata esplicazione delle ragioni di fatto su cui  si
fonda la pretesa; 
        b)  in  ordine  alla  nullita'  dell'avviso   impugnato   per
violazione del precetto ex art. 12, commi 1 e 7, legge n. 212/2000. 
    Nel caso in esame non sono stati effettuati accessi, ispezioni  e
verifiche nei locali del contribuente, di talche', alla luce del piu'
recente indirizzo giurisprudenziale (Cassazione S.U. 9 dicembre 2015,
n. 24823; Cassazione 11 maggio 2018, n. 11560;), non  era  necessaria
la redazione del processo verbale di chiusura delle indagini. 
        c) in ordine alla natura liberale delle erogazioni in  denaro
effettuate dal contribuente nel 2008 in favore del  partito  politico
«Lega Nord» (il che consentirebbe la detrazione  ex  art.  15,  comma
1-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917/1986,  senza
dover ricorrere all'applicazione della norma ex art. 11, comma 4-bis,
decreto-legge n. 149/2013). 
    Appare incontestato che il ricorrente Divina Sergio ha  stipulato
con il partito politico «Lega Nord», presso la sede di quel  partito,
in Milano, via Bellerio,  in  data  7  marzo  2008,  ossia  in  epoca
prossima alla scadenza del termine per la presentazione  delle  liste
per le elezioni politiche del 13 - 14 aprile 2008,  un  contratto  di
donazione mediante il quale ha assunto, quale donatario, l'obbligo di
donare al partito politico  «Lega  Nord»  una  somma  di  denaro  per
complessivi euro 145.000,00, da versarsi in rate mensili  consecutive
costanti di euro 2.416,67 ciascuna, nel periodo 31 maggio 2008  -  30
aprile  2013  (corrispondente  alla  durata  dell'eventuale   mandato
parlamentare, nel caso di elezione del contribuente). 
    Orbene, l'art. 771, comma 1, prescrive: «La  donazione  non  puo'
comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende ben futuri,
e' nulla rispetto a questi ...». 
    Dalla pattuizione, per cui il pagamento della somma donata doveva
avvenire in rate mensili costanti nell'arco di cinque anni (e  quindi
mediante sessanta versamenti frazionati), si evince,  con  verosimile
plausibilita', che il denaro oggetto di donazione  ed  effettivamente
versato non era presente nel patrimonio del donante  all'epoca  della
stipulazione del contratto. 
    E' vero che l'art. 772 del codice civile consente  la  «donazioni
di  prestazioni  periodiche»,  ma  la  dottrina  ritiene   che   tale
disposizione, dovendo essere interpretata in armonia con  il  divieto
di donazione di beni futuri ex art.  771  del  codice  civile,  possa
riguardare solamente le prestazioni alimentari e di soccorso. 
    Vi e'  pero'  un  ben  piu'  rilevante  elemento  che  impone  di
escludere,  contrariamente  all'apparenza,  che   il   contratto   di
donazione, stipulato dal contribuente con  il  partito  «Lega  Nord»,
abbia effettivamente natura di atto di liberalita': 
        e' noto che lo spirito di liberalita', il  quale  costituisce
un elemento essenziale della causa del contratto di  donazione  (art.
769 del codice  civile),  consiste  nella  coscienza  (da  parte  del
donante)  di  compiere  (in  favore  del  donatario)  un'attribuzione
patrimoniale nullo iure cogente, vale a dire nella consapevolezza  di
attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in  alcun
modo costretti (Cassazione S.U. 15 marzo 2016, n. 5068; Cassazione 13
aprile 2016, n. 7335; Cassazione 24 giugno 2015, n. 13087; Cassazione
8 maggio 2015, n. 9399; Cassazione 21 maggio 2012, n. 8018;); 
        nel caso in esame lo spirito di liberalita' di Divina  Sergio
(donante) verso il partito politico «Lega Nord»  (donatario)  trovava
fondamento nelle relazioni scaturenti  dall'adesione  del  Divina  ai
programmi  ed  agli  obiettivi  della  «Lega  Nord»,  nonche'   nella
condizione del primo  di  candidato  designato  dal  secondo  per  le
imminenti elezioni politiche del 13 - 14 aprile 2008  e,  quindi,  di
(possibile) futuro parlamentare in rappresentanza di quel partito; 
        risulta, quindi, evidente che, se questi erano  i  fondamenti
dello spirito di liberalita' che  animava  Divina  verso  il  partito
«Lega Nord», del tutto superflua  risultava  la  stipulazione  di  un
contratto  di  donazione  che  obbligasse  anche  sotto  il   profilo
giuridico il Divina a versare mensilmente, per  i  successivi  cinque
anni, la somma di euro 2.416,67; 
        anzi, a ben vedere, il contratto stipulato da  Divina  Sergio
ed il  partito  «Lega  Nord»  era  diretto  a  realizzare  uno  scopo
diametralmente  opposto  a  quello,  essenziale  alla   causa   della
donazione, dell'attribuzione di un vantaggio patrimoniale per spirito
di liberalita'; 
        infatti,  ipotizzando  la  persistenza   dello   spirito   di
liberalita' durante l'intero quinquennio, non  era  certo  necessario
costituire in capo  al  donante  una  serie  di  obblighi  di  natura
giuridica aventi per oggetto il pagamento mensile di somme di  denaro
in favore del partito Lega Nord; 
        di contro, proprio ipotizzando, al contrario, il venir  meno,
durante lo stesso  quinquennio,  dello  spirito  di  liberalita'  del
parlamentare,  la  precostituzione,  attraverso   il   contratto   di
(apparente) donazione, di  obbligazioni  a  suo  carico  si  rivelava
assolutamente utile al partito «Lega Nord», il quale cosi'  acquisiva
il diritto di agire in giudizio per la condanna del  parlamentare  al
pagamento delle somme pattuite. 
    In definitiva le somme versate da  Divina  Sergio  a  favore  del
partito Lega Nord, in attuazione del contratto di donazione stipulato
in data 7 marzo 2008,  non  possono  essere  considerate  «erogazioni
secondo l'accezione ex art. 15, comma 1-bis, decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917/1986. 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    L'art. 67 Cost. dispone: «Ogni membro del Parlamento  rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». 
    Secondo consolidati orientamenti (Corte Costituzionale  4  luglio
1977, n. 125; Corte costituzionale 7 marzo 1964, n. 14) il divieto di
mandato imperativo persegue  la  finalita'  di  garantire  l'assoluta
indipendenza dei membri del Parlamento  da  influenza,  da  qualunque
parte provenga (quindi anche dai partiti politici di appartenenza che
costituiscono una sorta di organo intermedio, previsto  dall'art.  49
Cost., tra popolo e rappresentanti), suscettibile, come ha  osservato
autorevole dottrina, «di  compromettere  l'esercizio  della  funzione
equilibratrice, di composizione e sintesi degli  interessi  sezionali
nel modo che meglio si adegui all'interesse generale». 
    Infatti il rapporto rappresentativo che si instaura tra i  membri
del Parlamento,  da  un  lato,  e  gli  elettori  nonche'  i  partiti
politici,  dall'altro,   non   e'   riconducibile   al   tipo   della
«rappresentanza di volonta'» in quanto gli eletti  sono  titolari  di
poteri loro  attribuiti  in  proprio  conferite  e  da  nessun  altro
esercitabili. 
    La norma oggetto dello scrutinio richiesto (art. 11, comma 4-bis,
decreto-legge n. 149/2013), consentendo la detraibilita' dall'imposta
sui redditi, nel primo periodo  di  una  quota  delle  erogazioni  in
denaro effettuate da chiunque a favore di  partiti  politici  tramite
bonifico bancario o postale e nel secondo periodo di una quota  delle
erogazioni eseguite da candidati e da eletti alle  cariche  pubbliche
in conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle  erogazioni  medesime,
anche in assenza dello spirito di liberalita', presuppone e  comunque
favorisce, mediante l'attribuzione di  vantaggi  di  natura  fiscale,
l'instaurazione di  rapporti  giuridici  di  credito  tra  i  partiti
politici e i membri del Parlamento (come in  effetti  accaduto  nella
vicenda oggetto del presente giudizio a quo). 
    Tale  evenienza,  tuttavia,  costituisce   fonte   di   possibili
condizionamenti dell'indipendenza del parlamentare  nell'espletamento
delle sue funzioni, con conseguente violazione del divieto di mandato
imperativo ex art. 67 Cost.: 
        l'esistenza a carico del parlamentare  di  debiti  di  natura
giuridica nei confronti di un partito politico,  con  la  conseguente
responsabilita' patrimoniale di natura personale e  l'assoggettamento
a possibili azioni di esecuzione forzata, introduce  nelle  relazioni
tra parlamentare e partito politico fattori potenzialmente distorsivi
in quanto estranei al rapporto rappresentativo; 
        inoltre il fatto di trovarsi vincolato  per  l'intera  durata
della legislatura ad un obbligo di pagamento  mensile  di  una  somma
predeterminata puo' indurre il parlamentare ad una  fedelta'  forzata
verso il  partito  politico  creditore,  dissuadendolo  dal  compiere
scelte diverse nel corso dell'espletamento del suo mandato, dato che,
in caso contrario, si  troverebbe  nella  situazione  paradossale  di
dover sostenere finanziariamente un partito politico dal quale si  e'
dissociato. 
    Il pericolo di condizionamenti dell'indipendenza del parlamentare
nell'espletamento delle sue funzioni non verrebbe meno neppure se  si
ritenesse  che  il  secondo  periodo  dell'art.  11,   comma   4-bis,
decreto-legge n. 149/2013 introduca, in via generale e astratta,  una
presunzione (assoluta) di liberalita' delle erogazioni effettuate  da
candidati o eletti in conformita' ai regolamenti o agli  statuti  dei
partiti beneficiari; cio' in particolare quando nel caso specifico  e
concreto  l'assunzione,  da  parte  del  candidato   o   dell'eletto,
dell'obbligo di eseguire in futuro versamenti in denaro a favore  del
partito rappresenti il corrispettivo di vantaggi a lui attribuiti  da
quest'ultimo.